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Corte d'Appello,
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
Mentre nel caso di costituzione con modalità telematica l'appellante deve, sin dal quel momento o al più tardi entro l'udienza di trattazione, depositare gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC, nel diverso caso di costituzione con modalità analogica l'appellante può avvalersi della facoltà di cui all'art. 9, comma 1-ter, l. n. 53/1994 solo ove intenda, al momento della costituzione, offrire un principio di prova che l'atto di appello è stato notificato.
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