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Giurisprudenza commentata |
Notificazione a mezzo PEC – Pubblici registri utilizzabili
Cass. civ.,
Cass. civ.,
Cass. civ.,
La nota analizza congiuntamente la sentenza n. 24110/2019, la sentenza n. 24160/2019 e l'ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 29749/2019.
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La valenza della comunicazione di Cancelleria e la decorrenza del termine breve di impugnazione
Cass. civ.,
La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, c. 13, l. fall. dal cancelliere mediante PEC, fa decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, c. 2, c.p.c..
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Anche la nullità della notificazione telematica impedisce la tempestiva ulteriore rinnovazione dell’incombenza ex art. 291 c.p.c.
Notifica in proprio a mezzo PEC (PCT)La notificazione telematica di un atto (o provvedimento) processuale, eseguita ad un indirizzo PEC errato (in quanto attualmente non riferibile all’effettivo destinatario), è nulla e la sua invalidità – se verificatasi in sede di rinnovazione – preclude di reiterare ulteriormente la notifica.
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È valida la notificazione a mezzo PEC di una copia dell'atto di citazione senza la sottoscrizione dell'avvocato?
Trib. Roma,
La copia dell'atto di citazione notificato alla controparte, laddove priva della sottoscrizione dell'avvocato, determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione?
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Idoneità della notifica a mezzo PEC della sentenza del giudice di pace ai fini della decorrenza del termine breve
Cass. civ., ord., sez. III, 19 luglio 2019, n. 19517
La notifica della sentenza del Giudice di pace effettuata a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello pur non essendo stata estratta dal fascicolo informatico, dato che allo stato attuale l'ufficio del giudice di pace non è stato ancora telematizzato. Al difensore è riconosciuto, infatti, il potere di attestare nella relata di notifica la conformità degli allegati informatici all'originale analogico.
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Casi in cui è ammissibile il deposito in modalità tradizionale della prova dell’avvenuta notifica via PEC
Corte App. Torino,
“Non è nulla la costituzione dell’appellante la quale avviene mediante il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, pur carente delle ricevute del messaggio predetto, ove essa sia corredata dall’attestazione di conformità agli originali informatici, qualora la controparte si sia costituita e dia atto della data in cui è stata effettuata la notifica e non contesti la conformità tra la copia notificata e la copia depositata”.
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Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a mezzo PEC
Cass. pen.,
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non può essere presentata a mezzo PEC, dovendo essere depositata ex art. 315 e 645 c.p.p. nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
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Notificazione a mezzo PEC e non leggibilità degli allegati
Cass. civ. sez. lav.,
Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c..
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Nulla l’aggiudicazione in caso di omessa pubblicità della vendita sul sito internet stabilito con decreto ministeriale
Cass. civ.,
La pubblicità obbligatoria nell’esecuzione immobiliare è da ritenersi omessa ove effettuata su un sito non compreso tra quelli “preposti” ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 173 ter disp. att. c.p.c., con la conseguente nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, opponibile agli aggiudicatari in quanto attinente lo svolgimento della stessa procedura di vendita.
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Deposito in cancelleria del ricorso per insinuazione allo stato passivo del fallimento – mera irregolarità formale
Cass. civ.,
La domanda di insinuazione allo stato passivo depositata in cancelleria e non inviata al curatore a mezzo p.e.c., è comunque idonea a raggiungere il proprio scopo di determinare la costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata.
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