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Giurisprudenza commentata |
Deposito di atti e documenti da parte dei dipendenti di cui si avvalgono le PP.AA. per stare in giudizio
Cass. civ.,
I funzionari di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente non sono soggetti all’obbligo del deposito telematico, anche se la parte che rappresentano è già costituita in giudizio.
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La notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
Cass. civ.,
Non si configura un’ipotesi di totale assenza di notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto ex art. 15 l.f. a fronte della regolarità della ricevuta di accettazione prodotta dal sistema, anche tenuto conto che la mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica.
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È possibile trasmettere una memoria via PEC nel processo penale?
Cass. pen.
Nel processo penale, il difensore può trasmettere una memoria al giudice a mezzo PEC? L'impiego di una modalità di trasmissione che esula da quelle contemplate dall'art. 121 c.p.p. e, dunque, irregolare, determina l'irricevibilità dell'atto?
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Può il difensore trasmettere al giudice un'istanza di rinvio dell'udienza a mezzo PEC?
Cass. pen.,
L'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata con atto scritto, trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice.
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Anche nel ricorso monitorio telematico la prevenzione è determinata dal deposito
Cass. civ.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte si è occupata di stabilire se nel caso di ricorso monitorio telematico, ai fini della prevenzione di cui al comma 3 dell’art. 39 c.p.c., si debba tener conto della data di deposito dello stesso ovvero di quella, eventualmente successiva, di iscrizione della causa a ruolo.
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La valenza probatoria della e-mail priva di firma elettronica
Cass. civ.
L'apprezzamento della valenza probatoria del messaggio di posta elettronica, privo delle sottoscrizioni previste dal CAD, e privo altresì dei requisiti di formazione pure previsti in via alternativa dalla norma, è rimesso alla discrezionalità del Giudice.
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Notifica PEC al difensore anche come domiciliatario dell'imputato: è necessaria la consegna di due copie dell'atto?
Cass. pen.
Nel caso in cui si provveda alla notificazione via PEC di un atto presso il difensore, il quale è anche domiciliatario dell'imputato, l'avvocato deve ricevere due copie del medesimo atto (rispettivamente, una in proprio, per l'esercizio delle facoltà difensive, e una come domiciliatario) ovvero è sufficiente l'invio di un'unica e-mail?
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Il principio di autoresponsabilità della PA nell'ambito della notifica PEC di un atto processuale
Tar Campania (Napoli)
In sede di giudizio amministrativo, in mancanza di un indirizzo PEC inserito nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, è possibile qualificare come “scusabile” l'errore di chi abbia notificato il ricorso ad un indirizzo PEC tratto dal registro IPA?
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Il fermo tecnico dei sistemi informatici del Ministero non impedisce il deposito telematico
Trib. Firenze
Il Tribunale di Firenze sottolinea, con il provvedimento in commento, che non tutti i blocchi dei servizi telematici imposti dal Ministero sono impeditivi del deposito telematico; il sistema PEC consente l'invio delle buste telematiche anche in presenza di disservizi locali con l'unico limite che l'avvocato depositante riceverà esclusivamente le prime due ricevute (accettazione e consegna) mentre riceverà le successive due ricevute (esito controlli automatici ed intervento manuale) nel momento in cui il disservizio del locale Tribunale verrà risolto.
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Nulla la notifica eseguita a mezzo PEC ad un indirizzo attribuito a più soggetti distinti
Cass. civ.
La questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento riguarda la sanzione di nullità della notificazione prevista dall'art. 160 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notificazione è nulla «se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data».
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