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Giurisprudenza commentata |
Notificazione via PEC, valore della ricevuta di avvenuta consegna
Cass. civ.,
“La Ricevuta di Avvenuta Consegna “Completa” di una PEC è mezzo idoneo a certificare non solo il recapito – nella casella di Posta Elettronica Certificata – del messaggio email, ma anche degli eventuali allegati alla stessa. Contro tale ricevuta è comunque ammessa prova contraria costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato”.
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È valida la notifica con PEC di un allegato (un decreto penale) illeggibile?
Cass. pen.,
Quando il ricorrente, in sede di richiesta di restituzione del termine per proporre opposizione, abbia allegato una circostanza tale da far ragionevolmente dubitare che non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, il giudice è tenuto a verificarla, attraverso l’esercizio dei propri poteri di accertamento.
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È inammissibile il ricorso in Cassazione notificato telematicamente e depositato in copia analogica informe
Cass. civ.,
Nel giudizio di Cassazione la prova dell’avvenuta notifica telematica del ricorso può dirsi raggiunta con il deposito delle copie analogiche del messaggio PEC, dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.
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Sulla data di ricezione degli atti trasmessi tra uffici giudiziari in allegato a PEC
Cass. pen.,
In tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall’ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga mediante invio di copia a mezzo PEC, il termine di cinque giorni entro il quale il PM procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale, attestata dall’accettazione da parte del sistema del messaggio PEC.
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È nulla la notifica fatta a un indirizzo PEC riferita a un contenzioso estraneo all’impresa o professione del destinatario
Trib. Roma,
“Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all’impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l’inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l’atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica”.
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La nozione di pubblici elenchi prima dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012
Cass. civ.,
Il registro delle imprese è qualificabile come pubblico elenco ai sensi della l. n. 53/1994 anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 che ha puntualizzato la nozione dei pubblici elenchi per la consultazione degli indirizzi PEC da utilizzare per la notifica telematica.
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Mancata attestazione sulla copia depositata del ricorso per cassazione: l’invalida costituzione dell’intimato impedisce la sanatoria
Cass. civ.,
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze della mancata attestazione sulla copia depositata del ricorso per cassazione stabilendo che l’invalida costituzione dell’intimato impedisce la sanatoria.
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Conservazione e valenza probatoria del documento informatico
Cass. civ.,
Il valore della prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle regole tecniche di produzione e conservazione dello stesso; in difetto del rispetto di queste, l’idoneità del documento informativo a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.
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Notifica, inesistente per posta privata
CTP Frosinone,
La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se eseguita mediante un servizio di posta privata.Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane Spa.
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Incostituzionale la limitazione alle ore 21,00 della notificazione telematica
Corte Cost.,
“È costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
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