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Giurisprudenza commentata |
La validazione temporale e l’efficacia probatoria nei confronti dei terzi
Cass. civ.,
“La cd. «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi”.
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Effetti processuali della comunicazione di cancelleria irrituale
Cass. civ.,
Nella vigenza della versione dell’art. 125 c.p.c. precedente alla riforma apportata dal d.l. n. 90 del 2014 e dalla legge n. 183 del 2011, la comunicazione di cancelleria inviata ad un indirizzo PEC differente da quello indicato in atti dalla parte, è irrituale e non produttiva di effetti, pur se l’invio della stessa sia andato a buon fine e sia stato effettuato presso uno dei codifensori costituiti.
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L’utilizzo della PEC nel processo di prevenzione
Cass. pen.,
In tema di procedimento di prevenzione, non è consentito l'utilizzo della PEC per la comunicazione di atti e di provvedimenti del giudice al Pubblico Ministero.
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Notificazione telematica di un atto processuale in formato diverso dal PDF: a quali condizioni resta valida?
Cass. civ.,
L’irritualità della notificazione via PEC di un atto (o provvedimento) processuale non comporta la nullità della medesima, quando il suo destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza di quanto notificato.
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Il perfezionamento nel deposito telematico e nella notifica telematica. Ricostruzione delle discipline di riferimento
Cass. civ.,
L’accettazione del deposito avvenuta per difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella telematica non può determinare la tardività della notifica, dovendo guardarsi, per il notificante all’emissione della ricevuta di accettazione.
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I pubblici registri utilizzabili per la notifica telematica: la Cass. n. 3709/2019 e i profili problematici
Cass. civ.,
Il domicilio digitale corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che è inserito nel ReGindE gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'INI-PEC. Questo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3709/2019.
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Le attestazioni di conformità nel processo per cassazione
Cass. civ.,
Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC può essere dichiarato improcedibile quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio PEC e relative ricevute, senza attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.
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Anche per il Tribunale di Cremona è inammissibile, perché endoprocessuale, la riassunzione cartacea anziché telematica
Trib. Cremona,
La comparsa di riassunzione, che si inserisce all’interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all’obbligo del deposito telematico a pena di inammissibilità.
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Gli avvisi al difensore vanno inviati all’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE
Cass. pen.,
“L’avviso trasmesso telematicamente dall’ufficio giudiziario all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri è da considerarsi validamente effettuato”.
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I condòmini possono scegliere di essere convocati in assemblea tramite avviso comunicato in forme diverse da quelle di legge
Corte d’App.
L’assemblea condominiale può essere validamente convocata anche tramite posta elettronica ordinaria, quando il condòmino abbia indicato un indirizzo di e-mail ordinaria per l’invio del relativo avviso da parte dell’amministratore.
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