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Giurisprudenza commentata |
Ricorso cartaceo, costituzione telematica inammissibile
Ricorso (tutte le tipologie) e suo deposito (PTT)Se il ricorso tributario è stato introdotto in forma cartacea, la costituzione in giudizio sia delle parti ricorrenti che delle parti resistenti deve avvenire in forma cartacea. È il ricorrente, infatti, che deve decidere se introdurre per tutto il giudizio tributario le modalità cartacee o telematiche e non la parte resistente.
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Se il deposito supera i 30 mega il deposito delle buste successive deve essere contestuale. Le buste complementari possono essere una soluzione
Cass. civ.,
In caso di depositi multipli, laddove i documenti eccedenti le dimensioni di 30 megabyte debbano essere depositati entro un termine perentorio, le stesse devono essere depositate con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza, pena l’inammissibilità delle produzioni successive e non già dell’intera procedura oggetto dell’invio.
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È nulla la notifica fatta all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC estratto dall’IPA
Pubblici elenchi (PCT)“La notificazione dell’atto introduttivo a mezzo PEC all’Avvocatura dello Stato è nulla se effettuata a un indirizzo contenuto nel registro IPA, anche considerando che il predetto indirizzo è diverso da quello istituito per il processo telematico e inserito nel Registro PA. Né è idonea a integrare un’ipotesi di errore incolpevole la circostanza meramente allegata che in altri processi l’Avvocatura si era regolarmente costituita”.
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Nel processo penale le parti private possono usare la PEC per le notificazioni indirizzate ad altre parti private del medesimo giudizio?
Cass. pen.,
Nel procedimento penale, alle parti private è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni rivolte ad altre parti private mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui l’impiego del mezzo tecnologico sia reso necessario dalla ristrettezza dei termini entro cui deve essere eseguito l’adempimento.
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L’uso della PEC tra notifica e semplice inoltro
Corte d'Appello di Bari,
È nulla la notificazione a mezzo PEC quando manchi la prescritta relata di notifica, con la correlativa sottoscrizione ed attestazione di conformità dell’atto notificato in copia informatica, all’originale (cartaceo) da cui è stata estratta, e, dunque, manchi un elemento espressamente ritenuto come essenziale per il perfezionamento del procedimento notificatorio.
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L’IndicePA è utilizzabile per la notifica PEC nel PAT?
Cons. di Stato
L’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica rimane inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
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Procedimento penale ed istanze di parte effettuate utilizzando la PEC
Cass. pen.,
Nell'ambito del procedimento penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni nonché presentare istanze mediante l'utilizzo della cosiddetta PEC, la posta elettronica certificata.
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Atti nel TIAP e diritto di difesa
Cass. pen.,
In tema di appello cautelare, la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini digitalizzati nel sistema TIAP esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, non essendo impedito il tempestivo accesso a detti atti, né il rilascio di copia degli stessi.
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Il neo-formalismo informatico ritorna?
Cass. civ.,
La Cassazione fa un'analisi di quello che è lo stato dell’arte in relazione ad alcune delle più frequenti cause di inammissibilità nei procedimenti innanzi al Collegio, chiedendo alle Sezioni Unite di esercitare la funzione nomofilattica.
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L'istanza di rinvio per impedimento trasmessa con fax o con PEC non è irricevibile o inammissibile
Cass. pen.,
La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, ma l'utilizzo di tale non regolare modalità di trasmissione comporta, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della richiesta, l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.
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