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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
“Quanto alla circostanza che la copia dell’atto ab origine depositato in formato nativo digitale fosse privo della firma digitale deve aversi riguardo a quella giurisprudenza secondo la quale, avendo la parte depositato il ricorso mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’All. A al D.P.C.M. n. 40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r) (...) deve infatti ritenersi che le indicate regole tecniche vadano ad integrare il disposto dell’art. 136 comma 2 bis c.p.a.”.
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