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Legittimo impedimento comunicato via PEC: al difensore richiedente spetta un duplice onere di verifica |
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazione |
Non essendo prevista una modalità specifica di trasmissione delle istanze di rinvio deve ritenersi applicabile l'art. 121 c.p.p., a mente del quale si considera mezzo “tipico” il deposito in Cancelleria. Conseguentemente l'invio a mezzo PEC si inserisce nei mezzi “atipici” di trasmissione e, come tale, non esonera il difensore dal verificare che l'istanza giunga a conoscenza del giudice.
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