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Cass. civ.,
Ai fini della ammissibilità della domanda di revocazione per errore di fatto della decisione assunta dalla Cassazione occorre che il predetto errore non sia ricaduto su un punto controverso. Pertanto, se l'iscrizione della PEC del difensore nel Reginde costituisce oggetto di diversa ricostruzione, essa non costituisce valido presupposto per la revocazione.
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