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Notifica andata a buon fine solo al secondo tentativo: nessuna scusa se l’indirizzo corretto PEC era noto |
Non regge la scusa avanzata dinanzi ai giudici di legittimità e fondata sul – presunto – cambiamento dell’indirizzo PEC del destinatario. Il notificante poteva e doveva conoscere il corretto indirizzo PEC del difensore della controparte in quanto risultante già dal ricorso monitorio.
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