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Comunicazione di atti tra uffici giudiziari in via telematica (PPT) |
Inquadramento | L'uso del fax per la comunicazione degli atti | L'uso della posta elettronica "ordinaria" | La tesi che esclude l’uso della PEC per la comunicazione di atti | La tesi secondo cui la PEC è “mezzo tecnico idoneo” per la comunicazione di atti | Segue: le conseguenze della mancanza dell’attestazione di conformità agli originali | Orientamenti a confronto | Considerazioni critiche sul tema del diritto di difesa | La differenza con l’impiego dell’applicativo TIAP | Casistica |
Nel corso del procedimento penale sorge inevitabilmente la necessità di procedere alla trasmissione degli atti da un’Autorità giudiziaria all’altra. Questo tema è disciplinato dall’art. 64 disp. att. cod. proc. pen., intitolato “Comunicazione di atti”. Il primo comma di questa disposizione stabilisce che la comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto (in gergo, il “registro di passaggio”). Il comma secondo, invece, regola la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, stabilendo che, se l’organo della pubblica accusa ha sede diversa da quella del giudice, essa si esegua mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se ne desume che, qualora l’ufficio del pubblico ministero e quello del giudice abbiano sede nella stessa sede, la trasmissione degli atti avvenga mediante consegna dal personale della segretaria del primo, a quello della cancelleria del secondo, con attestazione contenuta nel “registro di passaggio”. I successivi commi regolano la comuni...
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