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Memorie e richieste delle parti mezzo PEC (PPT) |
Inquadramento | L'uso del fax per l'inoltro di richieste e memorie | L’uso della posta elettronica certificata per le memorie o le istanze: la tesi che propende per l’inammissibilità o per l’irricevibilità | Segue: la tesi incline a ravvisare una mera irregolarità | La produzione di memorie a mezzo PEC | Segue: produzione di memorie a mezzo pec nel procedimento per la convalida del divieto di accesso allo stadio | La presentazione a mezzo PEC dell'atto di impugnazione | Inoltro a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici |
Nel corso del procedimento penale sorge inevitabilmente per le parti la necessità di interloquire con il giudice. Quest’aspetto, essenziale tanto per la formulazione di istanze, quanto per lo svolgimento del contraddittorio, è disciplinato dall’art. 121 c.p.p., intitolato “Memorie e richieste delle parti”. Secondo questa disposizione, “in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria”. Il codice di rito, pertanto, prevede che le memorie o le richieste debbano essere depositate nella cancelleria del giudice, evidentemente negli orari di apertura delle stesse al pubblico. Il personale addetto alla “ricezione degli atti” rilascia all’interessato una ricevuta, provvedendo a sottoporre quanto depositato al giudicante. L’art. 121, comma 2, c.p.p., poi, stabilisce che il giudice debba provvedere sulla richiesta delle parti “senza ritardo”, fissando comunque il termine di quindici giorni in mancanza di specifiche disposizioni di legge che regolino diversamente la materia. Ad esempio, nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è disciplinato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'ar...
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