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Giurisprudenza commentata |
C'è equivalenza giuridica tra firma digitale di singoli file e firma di un archivio zip?
TAR Puglia – Lecce,
Il TAR Puglia ha chiarito che, in assenza di una espressa previsione del disciplinare di gara che sanzioni il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione dei documenti con l'esclusione, la sottoscrizione con firma digitale di una cartella zip contenente i singoli documenti di offerta non firmati è da ritenersi pienamente valida.
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Mancanza di un atto nel TIAP: quali le conseguenze?
Cass. pen.,
La Cassazione ha chiarito che la mancanza di un atto tra quelli contenuti nel TIAP non consente di affermarne l’inesistenza e l’inutilizzabilità per la decisione, sempre che la difesa non abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione di tale atto...
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Il pagamento del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche: omissione e conseguenze
Cass. civ.
La questione che è stata scrutinata dalla pronuncia in esame attiene all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 631-bis c.p.c., (introdotto dal d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015) con particolare riguardo alla sua idoneità ad applicarsi anche alle omissioni pubblicitarie diverse da quelle contemplate dal testo della disposizione.
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Richiesta di riesame depositata telematicamente: l'allegato non necessario e privo di firma digitale non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione
Cass. pen.,
Non costituisce onere del ricorrente la produzione di copia del provvedimento impugnato, sicchè l'eventuale sua allegazione senza sottoscrizione digitale non inficia l'ammmissibilità dell'impugnazione.
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Lede il diritto di difesa non consentire a parti o difensori di eseguire le notificazioni al p.m. mediante PEC
Notifiche telematiche (PPT)La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 153 c.p.p. che non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante PEC.
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Avviso di accertamento: legittimo anche in formato elettronico e con firma digitale
CTR Sicilia, sez. III,
L'art. 40 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) dispone che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti informatici secondo le regole fissate dal DPCM 13 novembre 2014: la regola è quindi l'adozione di documenti informatici, mentre il mantenimento dei documenti analogici residua ad eccezione. Pertanto, anche in materia di accertamento e controllo, l'Agenzia delle Entrate - secondo quanto previsto dall'articolo 23 del CAD - può legittimamente emettere Avvisi di accertamento su supporti analogici di documenti informatici, anche sottoscritti con firma elettronica avanzata.
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Notifica telematica provata con modalità cartacea: nullità o inesistenza?
Cass. civ.,
È affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo la notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata quando viene provata in forma cartacea invece che nella modalità telematica richiesta dall’art. 9 L. 53/1994.
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ll reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. è atto endoprocessuale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico?
Cass. civ., Sez. Un.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso provvedimento di estinzione del processo esecutivo non è atto endoprocessuale, bensì atto introduttivo di nuova fase di giudizio, e non è, pertanto, soggetto alla disciplina del deposito telematico obbligatorio ai sensi dell'art.16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 221/2012.
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Il regime transitorio dei tabulati telefonici: le prime indicazioni della Cassazione
Cass. pen., sez. V,
La questione giuridica assume un particolare significato con riguardo ai numerosi casi nei quali dovrà essere verificata l'esatta portata delle disposizioni di diritto transitorio in tema di tabulati, ogni qual volta l'affermazione di responsabilità si debba fondare unicamente sui dati cd. esterni relativi al traffico telefonico delle utenze cellulari, resi fruibili mediante la produzione della stampa dei "tabulati" e acquisiti in forza di decreto motivato del pubblico ministero.
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La prova circa la decorrenza del termine breve per impugnare deve essere fornita da chi ha interesse ad eccepire la decadenza
Cass. civ.,
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, incombe sulla parte che vi abbia interesse, l’onere di fornire prova dell’avvenuta notificazione producendo copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione e alle ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica.
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