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Giurisprudenza commentata |
Nessun termine per il deposito cartaceo di un documento già prodotto in via telematica
Trib. Busto Arsizio,
Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio non ha disposto una CTU calligrafica in quanto, a suo giudizio, l’attore avrebbe dovuto fare istanza di deposito (il documento era regolarmente prodotto in via telematica) entro la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e ciò ai sensi dell’art. 16 bis IX comma del d.l. n. 179 del 2012.
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Notifica a mezzo PEC con allegati illeggibili: come deve comportarsi il destinatario?
Cass. civ.,
A fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accezione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione. In caso di ricezione di messaggi PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.
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L'errore del difensore nell'individuazione dell'indirizzo PEC della cancelleria non determina la nullità dell'udienza celebrata senza contraddittorio
Cass. pen.,
“La nullità dell'udienza celebrata in assenza di contraddittorio non può essere dedotta da chi ha dato causa alla predetta invalidità”.
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L'atto di impugnazione inviato via PEC è inammissibile se non rispetta i requisiti previsti dal decreto Ristori
Cass. pen.,
L'atto di impugnazione inviato a mezzo posta elettronica certificata deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 24, comma 6-sexies, d.l. 137 del 2020 (decreto Ristori) se non rispetta i requisiti previsti da tale norma e dal comma 6-bis del medesimo articolo.
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Il termine breve di impugnazione in caso di difesa della P.A. mediante un proprio funzionario
Cass. sez. lav.,
Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle PP.AA. che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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Legittimo impedimento comunicato via PEC: al difensore richiedente spetta un duplice onere di verifica
Cass. pen.,
Non essendo prevista una modalità specifica di trasmissione delle istanze di rinvio deve ritenersi applicabile l'art. 121 c.p.p., a mente del quale si considera mezzo “tipico” il deposito in Cancelleria. Conseguentemente l'invio a mezzo PEC si inserisce nei mezzi “atipici” di trasmissione e, come tale, non esonera il difensore dal verificare che l'istanza giunga a conoscenza del giudice.
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La Cassazione ritorna sull'acquisizione dei tabulati telefonici dopo le indicazioni della CGUE
Cass. pen.,
L’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, che ritiene utilizzabili i dati di traffico acquisiti con provvedimento del pubblico ministero, è superato dalle nuove disposizioni introdotte dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, che assegnano al giudice il compito di disporre detta acquisizione? A quali procedimenti si applica la nuova disciplina?
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Ricorso di fallimento: valido il deposito presso la casa comunale se la notifica via PEC risulta impossibile
Cass. civ.,
L'istanza di fallimento è validamente notificata con deposito presso la casa comunale, quando il debitore non provi che sia a sé non imputabile l'esito negativo della notifica telematica.
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La notifica via PEC al procuratore o alla parte presso il procuratore è idonea a far decorrere il termine breve?
Cass. civ.,
Ai fini del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, va eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
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Tempestività del deposito telematico anche in caso di rifiuto dell'atto da parte della cancelleria
Deposito telematico (PCT)Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Diversa è invece la funzione della terza e quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo.
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