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Giurisprudenza commentata |
Il falso nell’annotazione al SICP si configura solo se ne viene definito il contenuto attestativo
Cass. pen.,
Il cancelliere della segreteria del Procuratore della Repubblica che abbia attestato di aver evaso le richieste di archiviazione di centinaia di procedimenti, annotando al SICP, contrariamente al vero, l’avvenuto inoltro delle stesse al Giudice delle indagini preliminari, risponde del reato di falso?
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La attestazione di conformità all’originale della copia notificata tra formalismi e pragmatismi
Cass. civ.,
Le eventuali irritualità delle notifiche a mezzo PEC rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità. Non hanno invece rilievo le irritualità in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito.
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La Corte di Cassazione torna sul tema della funzione del S.I.C.P.
Cass. pen.,
Il S.I.C.P. costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale e sostituisce i registri cartacei non più esistenti, assicurando, ai diversi attori del procedimento penale, la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività. I relativi estratti, pertanto, sono idonei a comprovare la data di iscrizione delle notizie di reato.
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Termine di impugnazione dei provvedimenti telematici: certificazione di conformità del difensore vs attestazione di deposito del cancelliere
Cass. civ.,
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione quando non è depositata una copia autentica del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., non essendo sufficiente il deposito di una copia analogica di tale provvedimento, certificata dall’avvocato come conforme all’atto presente nel fascicolo informatico da cui è stata estratta ma priva dell’attestazione di cancelleria relativa alla data di deposito del provvedimento.
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È valida la notificazione telematica che – pur non prevista dal giudice - sia conforme ai parametri di legge
Cass. civ.,
La notificazione telematica di ricorso e decreto di convocazione dell’imprenditore, eseguita con l’osservanza del disposto di cui all’art. 15, comma 3, del r.d. n. 267/1942, è valida anche quando il giudice delegato all’istruttoria prefallimentare abbia prescritto una forma diversa per l’assolvimento dell’incombenza.
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Inammissibile il ricorso in Cassazione sprovvisto delle attestazioni di conformità
Cass. civ.,
È inammissibile il ricorso in Cassazione sprovvisto delle attestazioni di conformità delle copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ai documenti informatici da cui sono tratte.
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Inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC
Cass. pen.,
In tema di impugnazione, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame non depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ai sensi dell’art. 311, c. 3, c.p.p., ma in quella di una diversa autorità giudiziaria e da quest’ultima trasmesso a mezzo PEC all'ufficio competente a riceverlo.
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Validità della notifica in proprio a mezzo PEC ad uno solo dei codifensori ai fini della decorrenza del termine breve
Notifica in proprio a mezzo PEC (PCT)
In caso di mandato ad litem a più difensori (che si presume disgiunto) la notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, effettuata via PEC ad uno solo dei difensori costituiti in primo grado è sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
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Ancora in tema di attestazioni di conformità in Cassazione
Cass. civ.,
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso notificato a mezzo PEC nell’ipotesi in cui vengano depositate le relate di notifica in modalità analogica prive della sottoscrizione autografa, ove la parte destinataria della notifica rimanga solo intimata.
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Valore probatorio della ricevuta di consegna della notifica a mezzo PEC
Cass. civ.,
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
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