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News su Domicilio digitale |
La notifica dell’appello va eseguita presso il domicilio digitale anche se il difensore non lo indica negli atti
Cass. civ.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo.
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Le linee guida pubblicate dall’AGID per il domicilio digitale
Domicilio digitaleL’Agenzia per l’Italia digitale ha pubblicato le linee guida relative alle modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
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Domicilio digitale: ai fini processuali deve essere indicata una PEC censita nel ReGIndE
Cass. sez. lav.,
Non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorchè indicato dal difensore nell’atto processuale.
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La Cassazione ribadisce la prevalenza del domicilio digitale
Cass. civ.
A seguito dell’istituzione del domicilio digitale, le notificazioni indirizzate alla parte devono essere eseguite con preferenza presso esso, rispetto ad altre forme di domiciliazione previste dall’ordinamento.
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L'unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato all'Ordine di appartenenza
Cass. civ.
Oggi l’unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (c.d. domicilio digitale). Inoltre, il difensore non ha più l’obbligo di indicare tale indirizzo nell’atto di parte, dovendo indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale, valendo questo come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID.
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Domicilio digitale: vi è equipollenza tra le risultanze del ReGIndE e dell’INI-PEC
Domicilio digitaleCon l’istituzione del c.d. domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE.
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Valida ed efficace la notifica dell’ordinanza ingiunzione eseguita dalla P.A. nel domicilio eletto presso l’avvocato
Cass. civ.,
L’Amministrazione ha la facoltà di notificare l’ordinanza ingiunzione nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato nel corso del procedimento amministrativo che precede l’emissione dell’ordinanza stessa.
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Il principio dell'elezione del domicilio digitale ed il suo valore per le notificazioni
Cass. civ.,
Il diritto di difesa ed il diritto della scelta volontaria della parte permettono l’estensione alla materia delle notificazioni del principio secondo cui l'elezione del domicilio digitale ha valore vincolante?
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Onere di diligenza nella notifica telematica: come comportarsi se l’avvocato di controparte erra nell’indicare il proprio indirizzo PEC?
Cass, civ.,
In seguito all'introduzione del domicilio digitale, è valida la notifica della sentenza di primo grado inviata al difensore della parte avversa soltanto se la stessa è eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza.
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Indicazione dell’indirizzo PEC ed elezione di domicilio
Cass. civ.,
L’indicazione della PEC non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, posto che la posta elettronica certificata costituisce oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato.
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